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125521
IDG781000299
78.10.00299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schiavon francesco
riflessi sull' imposta di successione della comunione legale dei beni
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 255-257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23101; d23107; d23111; d23113; d23117; d23150; d23158; d30128
l' a. osserva che nel caso di separazione dei beni dei coniugi il solo coniuge che acquista o trasferisce i beni di cui e' esclusivo titolare deve pagare le relative imposte indirette (registro, valore aggiunto e successioni), mentre nel caso di comunione dei beni le imposte relative ad atti di acquisto o trasferimento di beni in comunione sono dovute da ognuno dei coniugi per la meta' dell' ammontare. peraltro, mentre per l' iva e' l' imposta di registro, data l' aliquota proporzionale, la diversa titolarita' dei beni nei 2 regimi patrimoniali considerati non comporta differenza di incidenza fiscale, per l' imposta di successione, che e' progressiva, la scelta dell' uno o dell' altro regime incide sull' entita' della massa ereditaria e quindi sull' aliquota del tributo. con la comunione alla morte di uno dei coniugi solo la meta' dei beni costituisce l' asse ereditario; con la separazione alla morte del coniuge titolare dell' intera proprieta' dei beni tutto il valore entra a far parte dell' asse, mentre in caso di morte dell' altro coniuge non vi e' alcuna massa ereditaria. l' a. riferisce circa le risultanze di analisi svolte da autorevoli studiosi in merito alle interferenze tra quote ereditarie e beni in comunione in termini di conseguenze fiscali. considerando infine la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio, l' a. osserva che nel caso di immobili od aziende vi e' il rischio connesso al giudizio di congruita' e ricorda che se il valore globale dell' asse ereditario non supera i 30 milioni e' prevista esenzione totale a favore del coniuge o dei parenti in linea retta.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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