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| IDG781000299 | |
| 78.10.00299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schiavon francesco
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| riflessi sull' imposta di successione della comunione legale dei beni
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| Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 255-257
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23101; d23107; d23111; d23113; d23117; d23150; d23158; d30128
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| l' a. osserva che nel caso di separazione dei beni dei coniugi il
solo coniuge che acquista o trasferisce i beni di cui e' esclusivo
titolare deve pagare le relative imposte indirette (registro, valore
aggiunto e successioni), mentre nel caso di comunione dei beni le
imposte relative ad atti di acquisto o trasferimento di beni in
comunione sono dovute da ognuno dei coniugi per la meta' dell'
ammontare. peraltro, mentre per l' iva e' l' imposta di registro,
data l' aliquota proporzionale, la diversa titolarita' dei beni nei 2
regimi patrimoniali considerati non comporta differenza di incidenza
fiscale, per l' imposta di successione, che e' progressiva, la scelta
dell' uno o dell' altro regime incide sull' entita' della massa
ereditaria e quindi sull' aliquota del tributo. con la comunione alla
morte di uno dei coniugi solo la meta' dei beni costituisce l' asse
ereditario; con la separazione alla morte del coniuge titolare dell'
intera proprieta' dei beni tutto il valore entra a far parte dell'
asse, mentre in caso di morte dell' altro coniuge non vi e' alcuna
massa ereditaria. l' a. riferisce circa le risultanze di analisi
svolte da autorevoli studiosi in merito alle interferenze tra quote
ereditarie e beni in comunione in termini di conseguenze fiscali.
considerando infine la composizione qualitativa e quantitativa del
patrimonio, l' a. osserva che nel caso di immobili od aziende vi e'
il rischio connesso al giudizio di congruita' e ricorda che se il
valore globale dell' asse ereditario non supera i 30 milioni e'
prevista esenzione totale a favore del coniuge o dei parenti in linea
retta.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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