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125522
IDG781000318
78.10.00318 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. un. 5 maggio 1977, n. 5664
Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 4, pag. 289
d2171; d2175; d41831
pur riconoscendo che la tesi della commissione tributaria centrale secondo cui deve ritenersi giuridicamente inesistente la decisione (nella specie della commissione provinciale) depositata dopo la data di insediamento della nuova commissione tributaria (anche se risulta deliberata in data precedente) si basa su di una corretta interpretazione dell' art. 44 del decreto sul contenzioso tributario, l' a. sottolinea le inique conseguenze per il contribuente. osserva che infatti a seguito della dichiarazione di inesistenza della decisione pronunciata dalla vecchia commissione ma pubblicata dopo l' insediamento della nuova la controversia deve considerarsi pendente anche agli effetti dell' onere di impulso processuale previsto dal citato art. 44: il contribuente, non essendosi trovato in condizione di poter proporre istanza di fissazione di udienza, a seguito della dichiarazione di inesistenza della dichiarazione vede dichiarare estinto l' intero procedimento.
art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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