| 125522 | |
| IDG781000318 | |
| 78.10.00318 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| redazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a comm. centr. sez. un. 5 maggio 1977, n. 5664
| |
| Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 4, pag. 289
| |
| | |
| d2171; d2175; d41831
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| pur riconoscendo che la tesi della commissione tributaria centrale
secondo cui deve ritenersi giuridicamente inesistente la decisione
(nella specie della commissione provinciale) depositata dopo la data
di insediamento della nuova commissione tributaria (anche se risulta
deliberata in data precedente) si basa su di una corretta
interpretazione dell' art. 44 del decreto sul contenzioso tributario,
l' a. sottolinea le inique conseguenze per il contribuente. osserva
che infatti a seguito della dichiarazione di inesistenza della
decisione pronunciata dalla vecchia commissione ma pubblicata dopo l'
insediamento della nuova la controversia deve considerarsi pendente
anche agli effetti dell' onere di impulso processuale previsto dal
citato art. 44: il contribuente, non essendosi trovato in condizione
di poter proporre istanza di fissazione di udienza, a seguito della
dichiarazione di inesistenza della dichiarazione vede dichiarare
estinto l' intero procedimento.
| |
| art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |