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125525
IDG781000344
78.10.00344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
p(ietrantonio) l(uigi)
scomputo delle ritenute d' acconto e condono ex d.l. 660/1973
nota a comm. ii grado terni sez. i 11 marzo 1977 n. 9
Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 145-147
d2195; d21801
l' a. ricorda che in materia di condono l' amministrazione finanziaria ha sostenuto, trattando dei redditi alla cui formazione avessero concorso somme soggette a ritenuta d' acconto, che (fermo restando il diritto allo scomputo dall' imposta determinata con la procedura automatica a condizione che le ritenute fossero documentate) non si sarebbe potuto procedere al rimborso dell' eccedenza qualora l' ammontare delle ritenute fosse risultato superiore a quello dell' imposta. a motivo dell' esclusione il ministero aveva addotto la considerazione che il diritto al rimborso dell' eccedenza di cui all' art. 177 del previgente testo unico delle imposte dirette postula l' esistenza di un accertamento analitico, al quale invece il contribuente rinuncia quando chiede l' applicazione del sistema di definizione automatica previsto dalla legge sul condono. secondo l' a. il citato art. 177 deve trovare applicazione sia nella parte in cui prevede la deduzione delle ritenute dalle imposte cui si riferiscono sia nella parte in cui dispone che se l' ammontare delle ritenute supera quello dell' imposta iscrivibile a ruolo il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. l' a. osserva infine che con la domanda di condono il sostituto non rinuncia al procedimento di determinazione analitica dell' imponibile, che riguarda il rapporto tra la finanza ed il sostituto, ma si limita a prestare il consenso per l' applicazione del criterio di definizione automatica del tributo.
d.l. 5 novembre 1973, n. 660 art. 177 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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