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| IDG781000344 | |
| 78.10.00344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| p(ietrantonio) l(uigi)
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| scomputo delle ritenute d' acconto e condono ex d.l. 660/1973
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| nota a comm. ii grado terni sez. i 11 marzo 1977 n. 9
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| Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 145-147
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| d2195; d21801
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| l' a. ricorda che in materia di condono l' amministrazione
finanziaria ha sostenuto, trattando dei redditi alla cui formazione
avessero concorso somme soggette a ritenuta d' acconto, che (fermo
restando il diritto allo scomputo dall' imposta determinata con la
procedura automatica a condizione che le ritenute fossero
documentate) non si sarebbe potuto procedere al rimborso dell'
eccedenza qualora l' ammontare delle ritenute fosse risultato
superiore a quello dell' imposta. a motivo dell' esclusione il
ministero aveva addotto la considerazione che il diritto al rimborso
dell' eccedenza di cui all' art. 177 del previgente testo unico delle
imposte dirette postula l' esistenza di un accertamento analitico, al
quale invece il contribuente rinuncia quando chiede l' applicazione
del sistema di definizione automatica previsto dalla legge sul
condono. secondo l' a. il citato art. 177 deve trovare applicazione
sia nella parte in cui prevede la deduzione delle ritenute dalle
imposte cui si riferiscono sia nella parte in cui dispone che se l'
ammontare delle ritenute supera quello dell' imposta iscrivibile a
ruolo il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. l' a.
osserva infine che con la domanda di condono il sostituto non
rinuncia al procedimento di determinazione analitica dell'
imponibile, che riguarda il rapporto tra la finanza ed il sostituto,
ma si limita a prestare il consenso per l' applicazione del criterio
di definizione automatica del tributo.
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| d.l. 5 novembre 1973, n. 660
art. 177 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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