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Documento


125538
IDG781100100
78.11.00100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
saulle m(aria) r(ita)
tutela dei diritti umani e legislazione italiana
Riv. dir. intern., vol. 60, (1977), fasc. 3-4, pag. 831-833
d8660; d1871
secondo la legge 14 febbraio 1904 n. 36 l' autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare in caso di urgenza il ricovero in via provvisoria di un alienato in base a certificato medico quando l' ordinanza del questore riguardi un individuo sano di mente, sia pure momentaneamente turbato da una grave disgrazia, sono violate le liberta' fondamentali dell' individuo, tutelate dalla costituzione e dalla convenzione europea dei diritti dell' uomo, che ammette soltanto la detenzione regolare di alienati.
art. 5 n. 1 lett. e conv. eur. dir. uomo art. 2 l. 14 febbraio 1904, n. 36 c. cost. 28 giugno 1968, n. 74 art. 13 comma 3 cost. art. 32 cost. art. 604 n. 2 c.p.p.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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