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125547
IDG780610473
78.06.10473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
palmieri giuseppe
privilegio generale e sua estensione al fallimento di soci illimitatamente responsabili
nota a app. milano 7 novembre 1975
Riv. dir. comm., an. 76 (1978), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 1-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31371
la sentenza commentata ritiene estensibile ai beni dei singoli soci di una societa' personale fallita il privilegio generale ex art. 147 legge fallimentare, dovendosi, a parere della corte, escludere che i singoli soci rispondano in modo diverso dalla societa'. l' a. nota che, anche volendo escludere una soggettivita' autonoma della societa', le obbligazioni assunte fanno sempre carico a questa, mentre sussidiaria ed eventuale e' la responsabilita' dei soci, come risulta dall' esame di un' ampia serie di norme quali gli artt. 2266, 2268, 2269 codice civile. l' interpretazione di queste norme con riguardo anche all' art. 147 legge fallimentare e 2765 codice civile, porta a concludere l' a. che e' la societa' e questa sola gravata del privilegio generale in oggetto.
art. 2266 c.c. art. 2268 c.c. art. 2269 c.c. art. 147 l. fall. art. 2765 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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