| 125598 | |
| IDG790600014 | |
| 79.06.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| tucci giuseppe
| |
| sulla legittimita' costituzionale dell' art. 152 disp. att. cod.
proc. civ.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a ord. pret. avezzano 1 aprile 1978
| |
| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 5, pt. 3, pag.
134-142
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d761; d4193; d40420
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. fa presente che l' art. 57 legge 30 aprile 1969, n. 153, che
aveva un contenuto identico all' art. 152 disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, fu dichiarato incostituzionale, non
perche' fosse stato riconosciuto fonte di disparita' fra le parti, ma
perche' in contrasto con l' art. 3 della costituzione, in quanto per
la sua collocazione e per la sua storia era prevalsa l'
interpretazione che la norma in questione fosse applicabile solo alle
controversie contro l' inps, con conseguente determinazione di una
"incostituzionale" disparita' di trattamento fra i lavoratori
assicurati presso l' inps e gli altri assicurati diversamente. fatta
questa premessa, l' a. rileva che il pretore, da una parte non ha
tenuto conto del motivo per cui la corte costituzionale si pronuncio'
nel senso prima chiarito, e dall' altra ha commesso un errore quando,
ritenendo l' art. 152 in contrasto con l' art. 24 costituzione, non
ha distinto l' ipotesi del patrocinio retribuito dallo stato per i
soli non abbienti, come previsto dall' art. 24, dall' altra,
sostanzialmente diversa, del beneficio della esenzione, prevista
dall' art. 152, da ogni condanna al pagamento di spese processuali,
che trova la sua ragion d' essere nella natura della controversia e
non nelle condizioni economiche dell' assicurato.
| |
| art. 152 disp. att. c.p.c.
art. 9 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 57 l. 30 aprile 1969, n. 153
art. 3 cost.
art. 24 cost.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |