| con la sentenza annotata il tribunale di genova, confermando l'
impugnata decisione pretorile, ha ribadito essere gli infortuni "in
itinere" indennizzabili e, cosa ritenuta di grande interesse dall'
a., ricollegando, nel caso specifico, il rischio all' attivita'
lavorativa, lo ha riferito alla organizzazione del lavoro stesso e,
quindi, alla sfera delle competenze datoriali, con conseguente
ampliamento delle responsabilita' del datore di lavoro. l' obiezione
mossa in proposito, che lo stesso sopporta i premi dell'
assicurazione e sarebbe quindi giusto deresponsabilizzarlo, non
regge, poiche' la assicurazione e' parziale e nulla si oppone a che
di quella parte del danno scoperta dalla garanzia risponda il
contraente. senza contare poi, osserva l' a., che se la nocivita'
costa, il datore di lavoro creera' le condizioni per ridurla al
minimo, a tutto vantaggio di entrambe le parti.
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