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| IDG790600022 | |
| 79.06.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| millozza giuseppe
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| i nuovi minimi di capitale delle societa' azionarie e a
responsabilita' limitata. come interpretare l' art. 11, legge 16
dicembre 1977, n. 904
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| Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 5, pt. 1, pag. 488-493
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d312201; d312211; d312221
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| l' a., facendo riferimento all' art. 11 della legge 16 dicembre 1977
n. 904, affronta alcuni problemi emersi in sede interpretativa; in
riferimento al comma 2 di questo articolo, l' a. si chiede innanzi
tutto cosa abbia voluto intendere il legislatore con l' espressione
"societa' costituite..." e cioe' se si sia voluto riferire al momento
della stipulazione dell' atto costitutivo o a quello della iscrizione
nel registro delle imprese: egli ritiene che, e da un punto di vista
strettamente giuridico e da un punto di vista di opportunita' e di
equita', la prima interpretazione sia la piu' giusta, anche perche'
elimina la possibilita' di compiere un' ingiustizia per coloro che
avendo stipulato l' atto costitutivo in un momento precedente alla
data prevista, abbiano poi, non per loro colpa, ottenuto la
registrazione in un momento successivo. il secondo problema riguarda
la possibilita' per le societa' in parola di compiere operazioni sul
capitale durante il periodo concesso per l' adeguamento: in
considerazione della situazione sulla quale la normativa incide, dei
tempi lunghi concessi per l' adeguamento, ritiene si possa concludere
in senso affermativo. infine, dopo aver sottolineato la necessita'
che l' aumento richiesto sia "effettivo", affronta l' ultimo problema
relativo alla possibilita' di aumentare tardivamente il capitale
sociale: escluso che il mancato adeguamento possa assimilarsi alle
cause di scioglimento indicate dall' art. 2448 codice civile e che
dunque per esso possa prospettarsi eventualmente una eliminazione da
parte dell' assemblea, conclude affermando che ove la legge sia
disattesa, lo scioglimento sara' un' evitabile conseguenza.
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| art. 11 l. 16 dicembre 1977, n. 904
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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