| l' a. mette in evidenza come la recente legge del 24 luglio 1978, n.
391, modificativa del testo originario dell' art. 187 della legge
fallimentare, abbia consolidato la validita' di alcune sue tesi,
espresse in altro scritto, a proposito di taluni aspetti problematici
relativi alla durata della amministrazione controllata. infatti sulla
prorogabilita' del termine massimo di amministrazione controllata,
fissato dalla nuova legge in un biennio, e del termine, inizialmente
fissato, fino al massimo previsto, aveva espresso parere negativo,
confermato, ora, alla luce della attuale normativa. quali le
motivazioni? innanzi tutto egli sostiene che se, in ordine al primo
problema, si optasse per l' opposta tesi, verrebbe meno la ragion d'
essere della legge in parola, potendo il termine in questione essere
prorogato; anzi la stessa apparirebbe limitativa e quindi in
contrasto con quelle tendenze volte alla conservazione delle imprese;
in ordine al secondo problema la conferma dell' orientamento e'
giustificata dal silenzio della legge e dalla considerazione che,
altrimenti, si avallerebbero le manovre fraudolente degli
imprenditori e si ignorerebbero le ragioni dei creditori. quanto
infine alla espressione "comprovate possibilita' di risanare le
imprese", adoperata dal legislatore per indicare una delle condizioni
di ammissione della amministrazione controllata, l' a. ritiene che
essa sia il risultato di un nuovo modo di valutare gli interessi in
gioco, nel senso di dare prevalenza non a quelli dell' imprenditore o
dei creditori, ma di privilegiare l' interesse pubblico al
mantenimento in vita delle imprese in quanto organismi produttivi e
serbatoi di occupazione.
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