| l' a. fa il punto sulle spese relative al ricorso ex art. 6 legge
fallimentare, per la dichiarazione di fallimento: in proposito egli
sostiene che il privilegio, sancito dall' art. 2755 c.c., deve essere
riconosciuto solo al creditore che per primo abbia presentato ricorso
per la dichiarazione di fallimento, se non si vuole, altrimenti,
creare una situazione di disparita' con gli altri creditori
intervenuti. per quanto riguarda invece le spese del giudizio di
opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, l' a., se per
un verso, condividendo l' orientamento della corte, ritiene che tutti
i creditori che si costituiscono in giudizio hanno diritto a vedere
riconosciute le spese con il privilegio di cui all' art. 2755 c.c. (e
questo perche' nel predetto giudizio che vede, come contraddittori,
da una parte il fallito e dall' altra il curatore e i creditori che
avevano presentato domanda per la dichiarazione di fallimento, viene
in essere un litisconsorzio necessario, per cui la pronuncia deve
essere resa fra tutte le parti contestualmente), per altro verso se
ne distacca, quando afferma che la collocazione delle spese, a favore
del creditore opposto deve avvenire nel quadro in cui all' art. 2755
c.c., e quindi ex art. 111 comma 2 legge fallimentare, e non comma 1.
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