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125612
IDG790600029
79.06.00029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schettini italo
le spese del creditore istante per la dichiarazione di fallimento e nel giudizio d' opposizione alla sentenza dichiarativa
nota a cass. 22 dicembre 1972, n. 3659
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 501-503
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31313; d31317
l' a. fa il punto sulle spese relative al ricorso ex art. 6 legge fallimentare, per la dichiarazione di fallimento: in proposito egli sostiene che il privilegio, sancito dall' art. 2755 c.c., deve essere riconosciuto solo al creditore che per primo abbia presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento, se non si vuole, altrimenti, creare una situazione di disparita' con gli altri creditori intervenuti. per quanto riguarda invece le spese del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, l' a., se per un verso, condividendo l' orientamento della corte, ritiene che tutti i creditori che si costituiscono in giudizio hanno diritto a vedere riconosciute le spese con il privilegio di cui all' art. 2755 c.c. (e questo perche' nel predetto giudizio che vede, come contraddittori, da una parte il fallito e dall' altra il curatore e i creditori che avevano presentato domanda per la dichiarazione di fallimento, viene in essere un litisconsorzio necessario, per cui la pronuncia deve essere resa fra tutte le parti contestualmente), per altro verso se ne distacca, quando afferma che la collocazione delle spese, a favore del creditore opposto deve avvenire nel quadro in cui all' art. 2755 c.c., e quindi ex art. 111 comma 2 legge fallimentare, e non comma 1.
art. 2755 c.c. art. 6 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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