Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


125615
IDG790600032
79.06.00032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scalera italo
qualcosa di nuovo in tema di compensi agli ausiliari del giudice
nota a trib. roma 8 settembre 1978
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 539-541
d31351
l' a. ha ritenuto di dover segnalare questo provvedimento del tribunale di roma che pare non abbia precedenti giurisprudenziali editi: con esso, e l' a. si associa, il tribunale ha ritenuto che il compenso dovuto al professionista incaricato di procedere alla stima dei beni immobili acquisiti alla massa fallimentare, possa essere determinato non in base alla legge 1 dicembre 1956 n. 1426, ma dal giudice delegato in base alla tariffa professionale vigente, tenuto conto che l' art. 25 n. 7 legge fallimentare affida al giudice delegato il compito di liquidare il compenso dovuto alle "persone la cui opera e richiesta nell' interesse del fallimento" senza peraltro precisare i criteri da seguire.
l. 1 dicembre 1956, n. 1426 art. 25 n. 7 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati