| relativamente alla nuova legge sulla "riforma del diritto di
famiglia", l' a. esamina le norme in materia di diritto successorio,
che e' caratterizzato da 2 innovazioni fondamentali, concernenti le
rivalutazioni delle posizioni del coniuge e dei figli naturali.
infatti, alla base della riforma e' l' attribuzione al coniuge
superstite della qualita' di erede, e non piu' di semplice legatario,
con tutte le conseguenze che da questa qualita' derivano (necessita'
della accettazione dell' eredita', responsabilita' per i debiti
ereditari, eccetera), mentre il nuovo testo degli artt. 536 e 565
codice civile indica il coniuge stesso come il primo dei soggetti
rispettivamente nelle categorie dei legittimari e dei successibili.
la legge di riforma stabilisce, poi, sia nella successione necessaria
che in quella ab intestato, il principio della parificazione ai figli
legittimi (o legittimati) di quelli naturali (dichiarati o
riconosciuti); pertanto, l' art. 537 assicura ai figli naturali la
stessa riserva dei figli legittimi, anche in concorso con questi.
parimenti, in materia di successione legittima, fissato il principio
che al padre e alla madre succedono i figli legittimi e naturali in
parti uguali tra loro (art. 566), sono state abrogate le disposizioni
contenute negli artt. 574, 575 e 576 codice civile.
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