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| IDG790900022 | |
| 79.09.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| murgia costantino
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| in tema di negozio di attuazione di obbligazioni testamentarie ex
legato di contratto
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| Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 6, pt. 4, pag. 269-275
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30284; d4372
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| non esistendo alcun principio contrario al riguardo, l' obbligo di
concludere un contratto puo' sorgere nel nostro ordinamento anche per
atto di ultima volonta', oltre che per mezzo di un contratto
preliminare o per disposizione di legge. la tutela piu' appropriata
per il beneficiario della disposizione testamentaria nel caso di
inadempimento da parte dell' onerato e' quella prevista dall' art.
2932 codice civile (esecuzione specifica dell' obbligo di concludere
un contratto). questo obbligo e' coercibile attraverso una pronuncia
giurisdizionale che produca gli effetti del contratto non concluso,
quando ricorrano le condizioni e sempre che sia giuridicamente
possibile. gli effetti della sentenza sostitutiva del contratto si
realizzano, infine, non soltanto quando il giudice sostituisce,
attraverso la sentenza, la volonta' dell' organo giurisdizionale a
quella dell' inadempiente, ma anche quando la sentenza che da'
esecuzione all' obbligo di concludere un contratto presuppone un
comportamento che non e' stato adempiuto dall' obbligato, ma che
tuttavia viene posto in essere da terzi legittimati proprio al fine
di determinare il contenuto della prestazione e quindi gli effetti
del contratto.
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| art. 651 c.c.
art. 653 c.c.
art. 664 c.c.
art. 2932 c.c.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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