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125626
IDG790900022
79.09.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
murgia costantino
in tema di negozio di attuazione di obbligazioni testamentarie ex legato di contratto
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 6, pt. 4, pag. 269-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30284; d4372
non esistendo alcun principio contrario al riguardo, l' obbligo di concludere un contratto puo' sorgere nel nostro ordinamento anche per atto di ultima volonta', oltre che per mezzo di un contratto preliminare o per disposizione di legge. la tutela piu' appropriata per il beneficiario della disposizione testamentaria nel caso di inadempimento da parte dell' onerato e' quella prevista dall' art. 2932 codice civile (esecuzione specifica dell' obbligo di concludere un contratto). questo obbligo e' coercibile attraverso una pronuncia giurisdizionale che produca gli effetti del contratto non concluso, quando ricorrano le condizioni e sempre che sia giuridicamente possibile. gli effetti della sentenza sostitutiva del contratto si realizzano, infine, non soltanto quando il giudice sostituisce, attraverso la sentenza, la volonta' dell' organo giurisdizionale a quella dell' inadempiente, ma anche quando la sentenza che da' esecuzione all' obbligo di concludere un contratto presuppone un comportamento che non e' stato adempiuto dall' obbligato, ma che tuttavia viene posto in essere da terzi legittimati proprio al fine di determinare il contenuto della prestazione e quindi gli effetti del contratto.
art. 651 c.c. art. 653 c.c. art. 664 c.c. art. 2932 c.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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