Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


125671
IDG790600042
79.06.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
martinengo giovanni
compenso per lavoro straordinario, continuita' e criteri di computo della retribuzione
nota a cass. 3 febbraio 1978, n. 509
Dir. lav., an. 52 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 340-355
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7440; d74413
l' a. compie un accurato esame della sentenza della corte di cassazione, in cui sostanzialmente si enuncia che il compenso per il lavoro straordinario, ove abbia carattere continuativo, assume la natura di normale componente della retribuzione e, come tale, deve essere calcolato non soltanto ai fini della quantificazione delle indennita' di preavviso e di anzianita', ma anche in ogni situazione in cui sussista il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione medesima, pur in assenza di effettive prestazioni lavorative. l' a., dopo aver enumerato le cause della frequente litigiosita' in materia retributiva, critica la motivazione su cui si fonda la sentenza in esame, accusando la corte di aver ricavato un principio generale partendo da un presupposto sbagliato. la corte, infatti, crea un principio di calcolo generalmente applicabile a tutti i casi di quantificazione della retribuzione, utilizzando delle ipotesi di "attribuzioni" di cui la legge disciplina i criteri di computo, senza considerare che l' eterogeneita' della natura giuridica di quelle attribuzioni non consente una simile costruzione. piu' precisamente si osserva che nei casi in cui la legge prevede l' obbligo retributivo, ma non i criteri di computo o la misura della attribuzione economica rispetto alla ordinaria retribuzione periodica, la determinazione della stessa non puo' essere affidata ai criteri previsti dal contratto collettivo o individuale applicabile al caso di specie. l' unica tesi della corte che viene condivisa pienamente e' quella relativa al concetto giuridico di retribuzione, inteso non piu' come mero corrispettivo della prestazione di lavoro, ma come generale e generico compenso per il coinvolgimento della persona umana del lavoratore nell' attivita' lavorativa.
art. 2121 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati