| l' a. esamina il problema dei rapporti tra pubblica impresa, operante
sul mercato in diretta concorrenza con i privati, e la normativa
sulla concorrenza sleale, di cui all' art. 2598 codice civile.
afferma che, se non vi possono essere dubbi sulla applicabilita'
della suddetta norma alla pubblica impresa, qualche perplessita' puo'
nascere per quanto riguarda un ente pubblico non economico. ma anche
in questo caso, secondo l' a., la disciplina della concorrenza sleale
e' applicabile in quanto l' ente pubblico non economico, nella
gestione di attivita' economiche in concorrenza con le imprese
private, non puo' far valere nessuna propria posizione di supremazia,
ne' puo' pretendere che gli interessi collettivi di cui esso e'
portatore facciano si' che il conflitto economico con gli
imprenditori concorrenti venga a priori risolto con il sacrificio di
questi ultimi. l' opinione sostenuta dall' a. trova conforto nella
consolidata tendenza secondo cui l' art. 2598 codice civile e'
applicabile a tutti gli esercizi di attivita' imprenditoriali,
compresi, quindi, quelli dell' ente pubblico non economico che
gestisca attivita' imprenditoriali.
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