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125714
IDG790600104
79.06.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colesanti vittorio
vendita fallimentare a trattativa privata e potere di sospensione ex art. 108 legge fallimentare
nota a decr. trib. milano 10 febbraio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 12, pt. 1b, pag. 661-666
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31363
l' a. dissente dalla sentenza annotata, la quale ha sostenuto che il potere di sospendere la vendita degli immobili del fallito, accordato al giudice dall' art. 108 comma 3 della legge fallimentare quando ritenga che il prezzo offerto sia inferiore a quello giusto, non possa essere esercitato quando la vendita sia stata autorizzata "a trattativa privata". l' a. sostiene infatti che limite all' applicazione del citato potere di sospensione non e' la "forma della vendita, ma bensi' il fatto stesso della vendita: se il bene e' uscito dal patrimonio del fallito il potere di sospensione non potra' piu' applicarsi per mancanza di oggetto. questa conclusione non si applica pero' al caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita.
art. 108 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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