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125727
IDG790700004
79.07.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
basile massimo
morte del mezzadro
nota a trib. roma, sez. spec. agr. 15 giugno 1977
Nuovo dir. agr., an. 5 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 535-545
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91441; d91448
in contrasto con la sentenza annotata, l' a. ritiene che la qualita' di parte, nel contratto di mezzadria, si estenda all' intera famiglia del mezzadro, organizzata su basi paritarie, sicche' le innovazioni di cui all' art. 230 bis codice civile hanno rilevanza non solo all' interno del nucleo familiare, ma anche nei confronti del concedente. ritiene tuttavia che, in caso di morte del mezzadro, sia comunque opportuna la sua sostituzione per consentire alla famiglia di partecipare all' impresa tramite un rappresentante munito dei poteri di cui all' art. 2150. osserva pero' che, ai sensi dell' art. 230 bis, la nomina deve basarsi sul principio maggioritario. ritiene poi che, in caso di mancata surroga del mezzadro deceduto, escluso lo scioglimento della mezzadria per essere l' intera famiglia parte del rapporto, la soluzione debba trovarsi sul piano concreto facendo eventualmente ricorso alla disciplina societaria.
art. 230 bis c.c. art. 2141 c.c. art. 2150 c.c. art. 2158 c.c. art. 1105 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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