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125741
IDG790800001
79.08.00001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romei manuela, goldoni umberto, pone domenico, purcaro italo; (a cura di bimonte mario)
la responsabilita' dei magistrati
interviste sul disegno di legge del senatore viviani
Parlamento, s. 3, an. 24 (1978), fasc. 4-5, pag. 5-11
d02302
il giudice manuela romei non ritiene che la strada da percorrere per rendere piu' equa la giustizia sia quella della responsabilizzazione civile del magistrato. oggi la giustizia e' iniqua non certo perche' il magistrato e' un irresponsabile, quanto perche' opera in una societa' profondamente diversa da quella che ispiro' il vigente ordinamento giudiziario. riformati i codici e ristrutturata, anche attraverso una piu' precisa regolamentazione dei doveri del magistrato, l' amministrazione giudiziaria nella sua globalita', i magistrati troveranno l' incentivo necessario per dare una risposta positiva all' anelito di giustizia del paese. secondo il giudice umberto goldoni bisogna vedere fino a che punto la normativa proposta dal disegno di legge d' iniziativa del senatore viviani sia idonea a superare il dissidio istituzionalmente esistente tra le diverse possibili interpretazioni della legge, allorche' una di esse, adottata in concreto e in ipotesi non accolta comunemente, sia addotta come base per un' azione di responsabilita' nei confronti del magistrato che la ha fatta propria. il consigliere di cassazione domenico pone dice che il rischio dell' errore del giudice e' il prezzo che la collettivita' ha ritenuto di dover pagare al valore primario dell' indipendenza dello stesso. cio' non vuol dire rivendicare un assurdo ed inconcepibile privilegio per i giudici. d' altronde il problema preminente e' quello dell' indipendenza del giudizio, piu' che del giudice, ed essa va affermata non soltanto sul piano giuridico-istituzionale, quanto soprattutto su quello politico. il giudice italo purcaro dissente invece vivamente dalla norma che si vorrebbe introdurre con il terzo comma dell' art. 20, quella cioe' relativa alla responsabilita' civile del magistrato per "danno cagionato ad altri per effetto di provvedimenti concernenti la liberta' della persona, assunti fuori dai casi consentiti dalla legge, oppure senza motivazione o con motivazione di stile". egli pensa che queste tre ipotesi siano riconducibili nell' ambito gia' disciplinato nel primo comma o del dolo o della colpa grave, al di la' della quale non e' possibile andare senza ledere il principio di indipendenza e di sovranita' del giudice sancito dalla nostra costituzione.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



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