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125750
IDG790900024
79.09.00024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
garbagnati edoardo
impugnazione del provvedimento che nega l' esecutorieta' di un lodo arbitrale
Riv. dir. proc., s. 2, an. 33 (1978), fasc. 3, pag. 409-417
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d446; d44600; d4465
escluso che il pretore, col provvedimento di cui al secondo comma dell' art. 825 codice di procedura civile, decida, o concorra a decidere nel merito la controversia, oggetto del lodo arbitrale e che da tale erronea premessa possa dedursi, come vorrebbe la cassazione, la pretesa natura decisoria del provvedimento che neghi invece la esecutorieta' del lodo, l' a. si pone il problema se la natura decisoria dell' autonomo provvedimento con cui il pretore (od il presidente del tribunale, in sede di reclamo ex art. 825 ultimo comma) dichiara esecutivo il lodo, ovvero ne nega l' esecutorieta', possa essere dimostrata altrimenti; e se, in specie, il pretore od il presidente del tribunale siano chiamati a decidere (rispettivamente, in forma di decreto, o di ordinanza) una controversia, sui presupposti per l' attribuzione al lodo arbitrale di una efficacia pari a quella di una sentenza, del tutto distinta dalla controversia sottoposta alla decisione degli arbitri. la risposta negativa a questo interrogativo e' confortata, a giudizio dell' a., da tutta una serie di considerazioni, e, alla mancata espressa disciplina nel nostro ordinamento, sotto il profilo di una eventuale prescrizione del diritto controverso, dell' ipotesi di un lodo rimasto inefficace in seguito al rigetto del reclamo proposto in base all' ultimo comma dell' art. 825, non si puo' porre rimedio considerando impugnabile per cassazione l' ordinanza del presidente del tribunale. infatti, il diritto accertato dagli arbitri, rispetto al quale fosse trascorso, nelle more del procedimento, il termine di prescrizione, rimarrebbe ugualmente prescritto, ogniqualvolta la inesistenza dei presupposti, di cui al secondo comma dell' art. 825, risultasse confermata attraverso il rigetto del ricorso contro il provvedimento del presidente.
art. 825 c.p.c. art. 111 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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