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125757
IDG790900031
79.09.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tomei giovanni
la condanna alle spese, in qualita' di parte, del difensore privo di procura
nota a trib. roma 24 gennaio 1977
Riv. dir. proc., an. 33 (1978), fasc. 3, pag. 564-589
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4041; d40411; d4042
premesso che i problemi posti dalla sentenza del tribunale di roma riguardano la validita' nel giudizio di opposizione a fallimento di una procura concessa al difensore nel corso della istruttoria pre-fallimentare, a margine di un atto contenente note autorizzate, ed espressamente estesa "ad ogni stato e grado della procedura fallimentare" e l' individuazione delle parti del giudizio di opposizione una volta negata la validita' di tale procura, l' a. critica la soluzione del tribunale secondo la quale, nella fattispecie, il rapporto processuale in capo alla societa' fallita e' inesistente per invalidita' della procura, per cui lo stesso deve considerarsi costituito in persona propria del difensore che, nella qualita' di parte, e' stato conseguentemente condannato alle spese del giudizio. pur negando, pero', l' invalidita' della procura in opposizione e quindi, nel caso in esame, la responsabilita' per le spese del difensore, lo stesso a. condivide, in generale, l' opinione per la quale, in mancanza di procura valida, la responsabilita' per le spese di giudizio del difensore non puo' essere discussa.
art. 83 c.p.c. art. 125 c.p.c. art. 156 c.p.c. art. 182 c.p.c. art. 162 c.p.c. art. 1399 c.c. r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. dir. penale - Univ. TO



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