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125798
IDG790600056
79.06.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de fina giuseppe
crediti privati e pubbliche debenze: gli interessi corrispettivie moratori a carico dello stato
nota a cass. sez. i civ. 2 giugno 1978, n. 2762
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 10, pt. 1, pag. 1614-1616
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1204; d30510
la sentenza annotata enuncia due principi: il primo che il credito verso lo stato diviene liquido ed esigibile quando se ne possa determinare l' ammontare e se ne possa richiedere l' adempimento, al pari della disciplina del codice civile. il secondo principio prevede che la pubblica amministrazione e' tenuta a corrispondere pari interessi di mora qualora ingiustificatamente ritardi l' espletamento di quei controlli ed accertamenti previsti per il pagamento al creditore delle somme ad esso spettanti. la sentenza, secondo l' a., ha dimostrato di essere favorevole alla conclusione che la pubblica amministrazione debba gli interessi corrispettivi indipendentemente dal titolo di spesa; la via prescelta pero' non sembra la piu' adatta allo scopo. infatti per addebitare allo stato il pagamento di un risarcimento di danni occorre un comportamento colpevole ben preciso e tale non sembra il ritardo negli accertamenti relativi alla legittimita' del pagamento da compiere. la sequenza che l' a. propone quindi e' questa: gli interessi corrispettivi sono dovuti dalla pubblica amministrazione dal momento dell' esigibilita' del credito, solo poi se il procedimento di liquidazione supera il normale tempo di disbrigo saranno dovuti, previa anche una diffida del creditore, gli interessi moratori.
art. 1282 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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