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| IDG790600056 | |
| 79.06.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de fina giuseppe
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| crediti privati e pubbliche debenze: gli interessi corrispettivie
moratori a carico dello stato
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| nota a cass. sez. i civ. 2 giugno 1978, n. 2762
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| Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 10, pt. 1, pag. 1614-1616
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1204; d30510
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| la sentenza annotata enuncia due principi: il primo che il credito
verso lo stato diviene liquido ed esigibile quando se ne possa
determinare l' ammontare e se ne possa richiedere l' adempimento, al
pari della disciplina del codice civile. il secondo principio prevede
che la pubblica amministrazione e' tenuta a corrispondere pari
interessi di mora qualora ingiustificatamente ritardi l' espletamento
di quei controlli ed accertamenti previsti per il pagamento al
creditore delle somme ad esso spettanti. la sentenza, secondo l' a.,
ha dimostrato di essere favorevole alla conclusione che la pubblica
amministrazione debba gli interessi corrispettivi indipendentemente
dal titolo di spesa; la via prescelta pero' non sembra la piu' adatta
allo scopo. infatti per addebitare allo stato il pagamento di un
risarcimento di danni occorre un comportamento colpevole ben preciso
e tale non sembra il ritardo negli accertamenti relativi alla
legittimita' del pagamento da compiere. la sequenza che l' a. propone
quindi e' questa: gli interessi corrispettivi sono dovuti dalla
pubblica amministrazione dal momento dell' esigibilita' del credito,
solo poi se il procedimento di liquidazione supera il normale tempo
di disbrigo saranno dovuti, previa anche una diffida del creditore,
gli interessi moratori.
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| art. 1282 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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