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125806
IDG790600065
79.06.00065 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
considerazioni in tema di esercizio della prelazione agraria
nota a cass. sez. ii civ. 7 giugno 1978, n. 2870
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 11, pt. 1, pag. 1775-1776
d91611
la suprema corte ha costantemente affermato che con l' esercizio del riscatto il coltivatore si sostituisce al terzo nel contratto che il concedente abbia concluso con questi senza rispettare il suo diritto di prelazione. per la prima volta invece, nella pronunzia annotata, la corte afferma che con l' esercizio della prelazione il coltivatore si sostituisce al terzo nel contratto, definitivo o preliminare, che questi abbia eventualmente concluso con il concedente. l' a. ritiene pero' che la tesi non abbia fondamento dal momento che la prelazione si sostanzia nella preferenza nella conclusione di un contratto che e' cosa ben diversa dalla surrogazione ad una parte in un contratto gia' concluso. la corte si sofferma poi sulla sorte del contratto preliminare nell' ipotesi in cui il coltivatore, dopo aver esercitato il diritto di prelazione, non effettui poi il versamento nei termini prescritti, ed afferma che l' inadempimento del coltivatore determina ipso iure la caducazione della vendita e fa rivivere automaticamente il contratto preliminare concluso fra concedente e terzo. l' a. invece ritiene piu' logico che l' efficacia di tale contratto venga meno per il solo fatto dell' esercizio della prelazione indipendentemente dalle successive vicende del contratto stipulato tra proprietario del fondo e coltivatore.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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