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| IDG790600147 | |
| 79.06.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| librando alfio
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| in tema di interessi bancari convenzionali
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| nota a app. firenze 29 settembre 1978
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| Foro pad., an. 33 (1978), fasc. 7-9, pt. 1, pag. 203-206
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3156; d306008; d306031
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| al quesito se l' istituto di credito, in assenza di una specifica
clausola contrattuale, approvata per iscritto dal correntista, possa
o meno, pretendere degli interessi in misura diversa da quella
legale, la corte fiorentina ha risposto, con la sentenza annotata, in
senso affermativo. a parere dell' a. tale conclusione non puo' essere
condivisa in quanto: a) l' art. 1284 codice civile prevede che gli
interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per
iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale; b) i moduli
apprestati dalla banca per il contratto di conto corrente, quanto
agli interessi, di regola, rinviano a non meglio precisati accordi
interbancari, con la ulteriore conseguenza che la pattuizione in
ordine ai tassi superiori a quelli legali, in quanto carente del
requisito della determinatezza o determinabilita', deve ritenersi del
tutto priva di efficacia; c) il richiamo agli usi di cui all' art.
1825 codice civile sembra fuor di luogo per le operazioni bancarie in
conto corrente; d) l' approvazione tacita del conto trasmesso,
periodicamente, dalla banca al correntista non implica l' ammissione
della stipulazione del titolo negoziale costitutivo del diritto ad
ottenere interessi superiori alla misura legale.
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| art. 1284 c.c.
art. 1346 c.c.
art. 1825 c.c.
art. 1857 c.c.
art. 1832 c.c.
art. 182 c.c.
cass. civ. 24 marzo 1975, n. 1107
cass. civ. 17 marzo 1975, n. 1028
cass. civ. 22 giugno 1972
cass. civ. 9 giugno 1971, n. 1708
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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