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125809
IDG790600147
79.06.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
librando alfio
in tema di interessi bancari convenzionali
nota a app. firenze 29 settembre 1978
Foro pad., an. 33 (1978), fasc. 7-9, pt. 1, pag. 203-206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3156; d306008; d306031
al quesito se l' istituto di credito, in assenza di una specifica clausola contrattuale, approvata per iscritto dal correntista, possa o meno, pretendere degli interessi in misura diversa da quella legale, la corte fiorentina ha risposto, con la sentenza annotata, in senso affermativo. a parere dell' a. tale conclusione non puo' essere condivisa in quanto: a) l' art. 1284 codice civile prevede che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale; b) i moduli apprestati dalla banca per il contratto di conto corrente, quanto agli interessi, di regola, rinviano a non meglio precisati accordi interbancari, con la ulteriore conseguenza che la pattuizione in ordine ai tassi superiori a quelli legali, in quanto carente del requisito della determinatezza o determinabilita', deve ritenersi del tutto priva di efficacia; c) il richiamo agli usi di cui all' art. 1825 codice civile sembra fuor di luogo per le operazioni bancarie in conto corrente; d) l' approvazione tacita del conto trasmesso, periodicamente, dalla banca al correntista non implica l' ammissione della stipulazione del titolo negoziale costitutivo del diritto ad ottenere interessi superiori alla misura legale.
art. 1284 c.c. art. 1346 c.c. art. 1825 c.c. art. 1857 c.c. art. 1832 c.c. art. 182 c.c. cass. civ. 24 marzo 1975, n. 1107 cass. civ. 17 marzo 1975, n. 1028 cass. civ. 22 giugno 1972 cass. civ. 9 giugno 1971, n. 1708
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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