| l' a., esaminando la normativa sulla trascrizione del matrimonio dei
minori anteriore alla riforma, sottolinea come, in essa, trasparisca
una sostanziale convergenza dell' ordinamento civile e di quello
canonico sull' importanza della funzione esercitata dai genitori sui
figli minori in un momento per loro decisivo e come, possa, senz'
altro, affermarsi la trascrivibilita' del matrimonio canonico del
minore che non avesse ottenuto l' assenso ex art. 90 codice civile,
entro i limiti creati dallo stato (intervento del procuratore
generale presso la corte d' appello) e dalla chiesa (decisione dell'
ordinario del luogo). con l' entrata in vigore della riforma del
diritto di famiglia, continua l' a., si sono create evidenti
differenze tra la legge civile e quella canonica, quali l' elevamento
del limite minimo di eta', l' abolizione dei due istituti dell'
assenso del genitore esercente la patria potesta' e dell'
autorizzazione al matrimonio da parte del procuratore generale presso
la corte d' appello, ora sostituiti con un esame del tribunale dei
minorenni, inteso ad accertare, caso per caso, la maturita'
psicofisica di quanti intendano anticipare il matrimonio; il che
presuppone una piu' attenta valutazione della personalita' dell'
individuo. alla luce di queste considerazioni, la trascrivibilita'
del matrimonio canonico appare non piu' sostenibile in assenza dell'
autorizzazione del tribunale e, comunque, al di sotto del sedicesimo
anno di eta'. l' a. sostiene, poi, che i delicati rapporti tra stato
e chiesa, ormai avviati verso una revisione del concordato,
difficilmente potranno essere turbati, nell' attuale contesto
storico, dall' accoglimento di istanze non gradite alla chiesa; in
questa prospettiva, quindi, le probabilita' che l' ordinanza del
tribunale di roma venga accolta non sono molte.
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