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Documento


125812
IDG790600157
79.06.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zana mario
brevi note in tema di eta' matrimoniale
nota a ord. trib. min. roma 7 marzo 1977
Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 36-48
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30123; d30121; d30122; d301220; d9430
l' a., esaminando la normativa sulla trascrizione del matrimonio dei minori anteriore alla riforma, sottolinea come, in essa, trasparisca una sostanziale convergenza dell' ordinamento civile e di quello canonico sull' importanza della funzione esercitata dai genitori sui figli minori in un momento per loro decisivo e come, possa, senz' altro, affermarsi la trascrivibilita' del matrimonio canonico del minore che non avesse ottenuto l' assenso ex art. 90 codice civile, entro i limiti creati dallo stato (intervento del procuratore generale presso la corte d' appello) e dalla chiesa (decisione dell' ordinario del luogo). con l' entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, continua l' a., si sono create evidenti differenze tra la legge civile e quella canonica, quali l' elevamento del limite minimo di eta', l' abolizione dei due istituti dell' assenso del genitore esercente la patria potesta' e dell' autorizzazione al matrimonio da parte del procuratore generale presso la corte d' appello, ora sostituiti con un esame del tribunale dei minorenni, inteso ad accertare, caso per caso, la maturita' psicofisica di quanti intendano anticipare il matrimonio; il che presuppone una piu' attenta valutazione della personalita' dell' individuo. alla luce di queste considerazioni, la trascrivibilita' del matrimonio canonico appare non piu' sostenibile in assenza dell' autorizzazione del tribunale e, comunque, al di sotto del sedicesimo anno di eta'. l' a. sostiene, poi, che i delicati rapporti tra stato e chiesa, ormai avviati verso una revisione del concordato, difficilmente potranno essere turbati, nell' attuale contesto storico, dall' accoglimento di istanze non gradite alla chiesa; in questa prospettiva, quindi, le probabilita' che l' ordinanza del tribunale di roma venga accolta non sono molte.
art. 12 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 16 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 90 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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