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| IDG790600160 | |
| 79.06.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ravazzoni alberto
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| i diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite
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| Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 221-244
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30272; d3046
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| l' a. affronta il problema suscitato dall' aggiunta del secondo
comma, prima inesistente, dell' art. 540 codice civile, modificato
dalla legge di riforma del diritto di famiglia. in esso si riservano
al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa adibita a
residenza famigliare e di uso sui mobili che la arredano. l' a.
sostiene che tali diritti abbiano natura di diritto reale di
abitazione e d' uso e non di diritti di credito al godimento a titolo
gratuito dell' abitazione dei mobili che la arredano; poiche' se si
trattasse di diritti di credito si dovrebbe inquadrarli nell' ambito
del comodato, le cui caratteristiche sono assolutamente incompatibili
con la ratio della norma. sempre secondo l' a., l' attribuzione di
questi diritti avverrebbe a titolo di legato e non come quota
aggiunta di eredita'; legato che l' a. definisce "ex lege" o meglio
"prelegato": esso ha per oggetto diritti reali su cose determinate
che vengono acquistati in modo automatico dal coniuge superstite al
momento della morte del de cuius e indipendentemente dalla formale
accettazione dell' eredita' a lui devoluta. l' a. procede, poi, a una
verifica degli argomenti formulati dalla precedente dottrina in tema
di usufrutto uxorio e le nuove motivazioni della riforma la quale
favorisce in piu' di una disposizione il godimento dei beni
essenziali per la conduzione della vita familiare nei confronti dei
terzi creditori. vengono, poi, analizzati i problemi che sorgono nel
caso in cui la casa ed i mobili siano lasciati in proprieta' al
coniuge superstite e la disciplina in caso di separazione coniugale.
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| art. 540 c.c.
art. 1021 c.c.
art. 1022 c.c.
art. 1023 c.c.
art. 1024 c.c.
art. 1025 c.c.
art. 1026 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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