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| IDG790600162 | |
| 79.06.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| baviera ignazio
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| domanda di adozione speciale, affidamento preadottivo, impugnazione
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| Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 272-282
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3041
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| l' a., esaminando la normativa degli artt. 314/20 e 314/22 c.c.
introdotti con la legge 5 giugno 1967 n. 431, prende in
considerazione in primo luogo la domanda di adozione speciale,
presupposto necessario dell' affidamento preadottivo, disciplinata
dal comma 1 dell' art. 314/20 della citata legge, che indica come
possibili presentatori solo entrambi gli elementi di una coppia di
coniugi e precisa l' autorita' giudiziaria cui deve essere rivolta:
il tribunale dei minorenni del distretto ove il minore si trova. in
secondo luogo, i criteri che il tribunale stesso deve seguire nell'
accogliere o rigettare le domande, come dispone il comma 2 dello
stesso art. 314/20: il tribunale deve, cioe', operare l' accertamento
dei requisiti indicati dall' art. 314/2 ed eseguire una valutazione
comparativa fra le piu' domande presentate, operazione che importa la
necessita' di esaminare tante singole unita' familiari in tutte le
loro componenti. l' a. precisa che ove vi fosse l' espressa menzione
del soggetto che si vuole adottare, questa non avra' rilevanza,
mentre sara' rilevante il tempo di presentazione delle domande. in
terzo ed ultimo luogo l' a. viene a considerare il provvedimento
emanato dal tribunale e la possibilita' che esso sia impugnato
soltanto dalla coppia nei cui confronti e' stato pronunciato.
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| art. 314-20 c.c.
art. 314-22 c.c.
l. 5 giugno 1967, n. 431
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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