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125817
IDG790600162
79.06.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
baviera ignazio
domanda di adozione speciale, affidamento preadottivo, impugnazione
Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 272-282
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3041
l' a., esaminando la normativa degli artt. 314/20 e 314/22 c.c. introdotti con la legge 5 giugno 1967 n. 431, prende in considerazione in primo luogo la domanda di adozione speciale, presupposto necessario dell' affidamento preadottivo, disciplinata dal comma 1 dell' art. 314/20 della citata legge, che indica come possibili presentatori solo entrambi gli elementi di una coppia di coniugi e precisa l' autorita' giudiziaria cui deve essere rivolta: il tribunale dei minorenni del distretto ove il minore si trova. in secondo luogo, i criteri che il tribunale stesso deve seguire nell' accogliere o rigettare le domande, come dispone il comma 2 dello stesso art. 314/20: il tribunale deve, cioe', operare l' accertamento dei requisiti indicati dall' art. 314/2 ed eseguire una valutazione comparativa fra le piu' domande presentate, operazione che importa la necessita' di esaminare tante singole unita' familiari in tutte le loro componenti. l' a. precisa che ove vi fosse l' espressa menzione del soggetto che si vuole adottare, questa non avra' rilevanza, mentre sara' rilevante il tempo di presentazione delle domande. in terzo ed ultimo luogo l' a. viene a considerare il provvedimento emanato dal tribunale e la possibilita' che esso sia impugnato soltanto dalla coppia nei cui confronti e' stato pronunciato.
art. 314-20 c.c. art. 314-22 c.c. l. 5 giugno 1967, n. 431
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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