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| IDG790900115 | |
| 79.09.00115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| albamonte adalberto
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| in tema di poteri di polizia giudiziaria e del pretore e del pubblico
ministero, con particolare riferimento ai poteri previsti dall' art.
219 cod. proc. pen.
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| Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 7-8, pag. 601-602
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6101; d6102
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| premesso un cenno sulla distinzione fra polizia di sicurezza e
polizia giudiziaria e rilevato che gli atti compiuti da quest' ultima
debbono considerarsi atti processuali, l' a. ricorda che
costituiscono atti preliminari alla istruzione quelli relativi alla
commissione o alla conoscenza del reato immediatamente compiuti dalla
polizia giudiziaria prima del rapporto o prima di riferire all'
autorita' giudiziaria, e altresi' quelli compiuti successivamente, a
completamento della notizia del reato, dalla polizia giudiziaria, su
richiesta del pretore o del pubblico ministero, oppure compiuti da
tali organi direttamente. sul tema del potere di impedire che il
reato venga portato a ulteriori conseguenze, l' a., facendo leva
anche sull' interesse dell' ordinamento in tal senso, sostiene che
gli organi di cui all' art. 219 codice procedura penale svolgendo
tale attivita' non si avvalgono di poteri amministrativi, bensi' di
propri poteri, anche investigativi diretti alla realizzazione dell'
interesse pubblico immanente alla funzione penale, inibendo la
illiceita' penale iterativa o continuativa.
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| art. 219 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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