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125907
IDG790900115
79.09.00115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albamonte adalberto
in tema di poteri di polizia giudiziaria e del pretore e del pubblico ministero, con particolare riferimento ai poteri previsti dall' art. 219 cod. proc. pen.
Riv. pen., an. 103 (1977), fasc. 7-8, pag. 601-602
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6101; d6102
premesso un cenno sulla distinzione fra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria e rilevato che gli atti compiuti da quest' ultima debbono considerarsi atti processuali, l' a. ricorda che costituiscono atti preliminari alla istruzione quelli relativi alla commissione o alla conoscenza del reato immediatamente compiuti dalla polizia giudiziaria prima del rapporto o prima di riferire all' autorita' giudiziaria, e altresi' quelli compiuti successivamente, a completamento della notizia del reato, dalla polizia giudiziaria, su richiesta del pretore o del pubblico ministero, oppure compiuti da tali organi direttamente. sul tema del potere di impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze, l' a., facendo leva anche sull' interesse dell' ordinamento in tal senso, sostiene che gli organi di cui all' art. 219 codice procedura penale svolgendo tale attivita' non si avvalgono di poteri amministrativi, bensi' di propri poteri, anche investigativi diretti alla realizzazione dell' interesse pubblico immanente alla funzione penale, inibendo la illiceita' penale iterativa o continuativa.
art. 219 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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