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| IDG791000052 | |
| 79.10.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bortoluzzi giorgio
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| solidarieta' all' imposta degli eredi in sede di riscossione delle
ii. dd.
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| Giust. trib., an. 100 (1978), fasc. 11, pag. 781-784
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| d230; d2141; d21807; d2146; d21823; d3023
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| l' a. precisa che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni
tributarie il cui presupposto si e' verificato prima della morte del
dante causa e che a loro favore tutti i termini pendenti alla data
della morte o scadenti entro 4 mesi dalla stessa sono prorogati di 6
mesi. indipendentemente dalla quota loro spettante per eredita' gli
eredi sono solidalmente responsabili dell' imposta dovuta dal
defunto, a meno che non abbiano rinunciato a tutta l' eredita'. gli
eredi coabitanti, anche se hanno rinunciato all' eredita', non
possono opporsi agli atti esecutivi dell' esattore ed hanno solo
facolta' di ricorrere all' intendente di finanza. nel caso di
accettazione dell' eredita' con beneficio d' inventario, poiche' l'
erede rappresenta il defunto limitatamente ai beni ereditati ed a lui
consegnati, l' esattore nel caso di mancato pagamento puo' solo
colpire i beni oggetto dell' eredita' e non i beni dell' erede che,
come terzo, puo' opporsi agli atti esecutivi ricorrendo all'
autorita' competente. l' esattore deve accertare ai fini della tutela
del credito d' imposta se gli eredi, nonostante la rinuncia, non
eseguano atti comprovanti tali qualita'; in tal caso dovra' procedere
contro di loro. i presunti eredi ai quali sia notificato avviso di
intimazione devono, per essere estromessi da ogni responsabilita' in
ordine al pagamento dell' imposta, produrre contro la notifica
tempestivo ricorso all' intendente di finanza allegando atto di
rinuncia ad eventuali eredita' lasciate dal defunto.
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| art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 475 c.c.
art. 476 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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