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125971
IDG791000052
79.10.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortoluzzi giorgio
solidarieta' all' imposta degli eredi in sede di riscossione delle ii. dd.
Giust. trib., an. 100 (1978), fasc. 11, pag. 781-784
d230; d2141; d21807; d2146; d21823; d3023
l' a. precisa che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e' verificato prima della morte del dante causa e che a loro favore tutti i termini pendenti alla data della morte o scadenti entro 4 mesi dalla stessa sono prorogati di 6 mesi. indipendentemente dalla quota loro spettante per eredita' gli eredi sono solidalmente responsabili dell' imposta dovuta dal defunto, a meno che non abbiano rinunciato a tutta l' eredita'. gli eredi coabitanti, anche se hanno rinunciato all' eredita', non possono opporsi agli atti esecutivi dell' esattore ed hanno solo facolta' di ricorrere all' intendente di finanza. nel caso di accettazione dell' eredita' con beneficio d' inventario, poiche' l' erede rappresenta il defunto limitatamente ai beni ereditati ed a lui consegnati, l' esattore nel caso di mancato pagamento puo' solo colpire i beni oggetto dell' eredita' e non i beni dell' erede che, come terzo, puo' opporsi agli atti esecutivi ricorrendo all' autorita' competente. l' esattore deve accertare ai fini della tutela del credito d' imposta se gli eredi, nonostante la rinuncia, non eseguano atti comprovanti tali qualita'; in tal caso dovra' procedere contro di loro. i presunti eredi ai quali sia notificato avviso di intimazione devono, per essere estromessi da ogni responsabilita' in ordine al pagamento dell' imposta, produrre contro la notifica tempestivo ricorso all' intendente di finanza allegando atto di rinuncia ad eventuali eredita' lasciate dal defunto.
art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 475 c.c. art. 476 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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