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Documento


125975
IDG791000056
79.10.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
del sarto mario
sul trattamento dei rimborsi d' imposte dirette relative ad annualita' anteriori al 1 gennaio 1974
Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 10, pt. 1, pag. 102-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23028; d23047; d23063; d23073; d24043
l' a. ritiene che la tesi ministeriale secondo cui i rimborsi delle imposte relative ad annualita' anteriori al 1 gennaio 1974 (imposta di ricchezza mobile di categoria b, imposta sulle societa' e relative addizionali ed interessi per ritardato rimborso) non sono assoggettabili ad irpef o irpeg od ilor a condizione che i relativi importi siano stati sottoposti a suo tempo a tassazione e che non siano stati dedotti in sede di liquidazione dell' imposta sulle societa' contrasti con la normativa recata dalla riforma tributaria, dalla quale si desume che le suddette somme non sono in alcun caso riconducibili ad alcuna delle determinazione della base imponobile dei rispettivi tributi. secondo l' a., mentre e' esatto subordinare l' intassabilita' dei rimborsi in questione alla condizione che siano stati sottoposti a suo tempo a tassazione, e' inesatto porre l' ulteriore condizione della mancata deduzione in sede di liquidazione dell' imposta sulle societa' ed in particolare sostenere che, qualora non vengano rispettate entrambe le condizioni, le somme relative ai rimborsi in questione debbano concorrere alla formazione del reddito da assoggettare ad irpef o irpeg o ilor in misura pari al 50% del loro ammontare.
ris. min. finanze 4 giugno 1977, n. 9/395 art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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