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125977
IDG791000058
79.10.00058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. xiii 3 maggio 1978, n. 1289
Imp. dir. er., an. 21 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 301-302
d23104; d23114; d2156; d21551
commentando la decisione con cui la commissione tributaria centrale ha ribadito l' obbligo di motivazione dell' avviso di accertamento in rettifica agli effetti del tributo di registro e del tributo successorio (con indicazione degli elementi in base ai quali e' stato determinato il valore) ed affermato la nullita' della decisione che nella valutazione di un terreno si limiti ad un generico riferimento ad altri terreni in analoghe condizioni, l' a. osserva che in argomento si deve ulteriormente considerare che la nullita' di un atto amministrativo o giurisdizionale non motivato nei termini illustrati ai fini dell' imposta di registro dovrebbe essere conseguenziale all' espressa dichiarazione di nullita' prevista agli effetti dell' imposta di successione. fino all' entrata in vigore del decreto n. 914 del 1977 la comminatoria (con tale legge abrogata) della nullita' per il caso di accertamento non motivato poteva dar luogo ad un contenzioso per fatto imputabile all' ufficio finanziario
art. 48 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 20 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 49 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1962, n. 634 art. 26 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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