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| IDG791000068 | |
| 79.10.00068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| metta vittorio
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| nota a cass. sez. i 19 ottobre 1977, n. 4469
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| Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 20 (31 ottobre), pag. 1406
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| d23105; d2141; d2172
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| condividendo la tesi giurisprudenziale, l' a. ritiene che anche nel
caso di imposta di registro su atto di divisione -anche se si verte
in fase d' impugnazione contro una pronuncia della sezione
valutazione della commissione provinciale, proposta dal singolo
obbligato davanti all' autorita' giudiziaria -valga il principio
secondo cui la coobbligazione nel debito d' imposta processuale nei
la possibilita' di instaurazione del rapporto processuale nei
confronti di uno od alcuno dei coobbligati. osserva che le
peculiarita' dell' imposta impongono bensi' al giudice di indagare
sul valore dell' intero compendio da dividere (e non solo sul valore
della quota assegnata al debitore impugnante), ma non comportano l'
inscindibilita' dei rapporti tra fisco e singoli debitori, con la
conseguenza che la decisione, pur riguardando l' intero tributo, deve
essere pronunciata nei confronti e con effetti limitati al
contribuente ricorrente; gli altri condebitori che hanno partecipato
al progresso solo davanti alle commissioni rimangono soggetti al
passaggio in giudicato delle relative pronunzie senza poter opporre
al fisco l' eventuale favorevole pronuncia ottenuta dal ricorrente.
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| art. 48 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 29 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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