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125983
IDG791000068
79.10.00068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 19 ottobre 1977, n. 4469
Iva trib. er., an. 7 (1978), fasc. 20 (31 ottobre), pag. 1406
d23105; d2141; d2172
condividendo la tesi giurisprudenziale, l' a. ritiene che anche nel caso di imposta di registro su atto di divisione -anche se si verte in fase d' impugnazione contro una pronuncia della sezione valutazione della commissione provinciale, proposta dal singolo obbligato davanti all' autorita' giudiziaria -valga il principio secondo cui la coobbligazione nel debito d' imposta processuale nei la possibilita' di instaurazione del rapporto processuale nei confronti di uno od alcuno dei coobbligati. osserva che le peculiarita' dell' imposta impongono bensi' al giudice di indagare sul valore dell' intero compendio da dividere (e non solo sul valore della quota assegnata al debitore impugnante), ma non comportano l' inscindibilita' dei rapporti tra fisco e singoli debitori, con la conseguenza che la decisione, pur riguardando l' intero tributo, deve essere pronunciata nei confronti e con effetti limitati al contribuente ricorrente; gli altri condebitori che hanno partecipato al progresso solo davanti alle commissioni rimangono soggetti al passaggio in giudicato delle relative pronunzie senza poter opporre al fisco l' eventuale favorevole pronuncia ottenuta dal ricorrente.
art. 48 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 29 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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