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| IDG791000069 | |
| 79.10.00069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| potenza raffaele
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| valore probatorio ed effetti sostanziali degli atti fiscalmente
irregolari prodotti in giudizio
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| nota a trib. torino sez. ii 17 maggio 1977
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| Legisl. giur. trib., an. 8 (1978), fasc. 10, pag. 1828-1831
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31111; d30820; d23154; d2175; d23100; d23230
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| condividendo la tesi giurisprudenziale secondo cui in nessun caso l'
irregolarita' fiscale di un atto esclude il valore probatorio ed i
suoi effetti sostanziali, l' a. osserva che tale principio comporta
sul piano processuale la duplice conseguenza che la produzione ed
efficacia di un documento in giudizio non e' piu' subordinata all'
adempimento della registrazione degli atti esibiti e che la parte
contro cui viene prodotto non puo' eccepire l' irregolarita' fiscale
per precludere gli effetti sostanziali. circa il diverso problema
della rilevanza ai fini sostanziali di documenti formati in esclusivo
adempimento di obblighi di natura fiscale (per esempio la fattura
iva) l' a. sostiene che la tesi giurisprudenziale secondo cui tali
documenti non valgono come prova in base alla quale far valere un
diritto di credito si fonda su di una ragione di logica giuridica,
cioe' sull' inammissibilita' che da un adempimento previsto per il
soddisfacimento di interessi pubblicistici (tributari) possa trarsi
la prova di un diritto soggettivo. secondo l' a. peraltro se il
creditore che dispone di fattura e' l' acquirente del bene o servizio
la fattura viene a rivestire un certo valore probatorio. l' art. 2709
del codice civile non si applica agli imprenditori individuali, a
meno che questi non tengano, pur non essendovi obbligati, i libri
contabili di cui all' art. 2214 e seguenti. se l' operazione
commerciale si desume da libri obbligatori ad altri fini, a tali
scritture va attribuito solo il valore di allegazione dei dati in
esse esposti.
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| art. 2709 c.c.
art. 2704 c.c.
art. 2214 c.c.
c. cost. 24 maggio 1961, n. 21
art. 106 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 118 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 28 d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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