| 125992 | |
| IDG791000077 | |
| 79.10.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| cocivera benedetto
| |
| spunti critici in tema di accertamento di ufficio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 10, pag. 745-748
| |
| | |
| d230; d2154; d2151; d219; d21804
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ritiene che l' assimilazione del caso di presentazione di
dichiarazione nulla all' ipotesi di omessa presentazione della
dichiarazione sia ingiusta ed illegittima sia ai fini sanzionatori
sia ai fini dell' accertamento di ufficio, che prescinde in tutto o
in parte dalle risultanze della dichiarazione e dalle eventuali
scritture contabili. ancora piu' aberrante si presenta l'
utilizzazione delle dichiarazioni presentate, ma considerate omesse
perche' nulle, quali titoli validi per l' iscrizione a ruolo dei
redditi dichiarati, con evidente disparita' di trattamento a
vantaggio dell' evasore che non presenta la dichiarazione. peraltro
con l' entrata in vigore della legge n. 576 del 1975 l' iscrizione a
ruolo per le dichiarazioni presentate, anche se nulle, non puo' aver
luogo se con l' autotassazione il contribuente versa l' imposta
dovuta sui redditi dichiarati. l' a. esclude che, dopo l'
introduzione dell' autotassazione, sia legittimo operare un
accertamento di ufficio al di fuori dei casi di omessa presentazione
della dichiarazione e di dichiarazione presentata ad ufficio
competente con ritardo di oltre 1 mese. lamenta il mancato
coordinamento tra le norme sull' accertamento di ufficio e quelle
sull' autotassazione.
| |
| art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 17 l. 2 dicembre 1975, n. 576
art. 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971, n. 825
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |