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Documento


125992
IDG791000077
79.10.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cocivera benedetto
spunti critici in tema di accertamento di ufficio
Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 10, pag. 745-748
d230; d2154; d2151; d219; d21804
l' a. ritiene che l' assimilazione del caso di presentazione di dichiarazione nulla all' ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione sia ingiusta ed illegittima sia ai fini sanzionatori sia ai fini dell' accertamento di ufficio, che prescinde in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione e dalle eventuali scritture contabili. ancora piu' aberrante si presenta l' utilizzazione delle dichiarazioni presentate, ma considerate omesse perche' nulle, quali titoli validi per l' iscrizione a ruolo dei redditi dichiarati, con evidente disparita' di trattamento a vantaggio dell' evasore che non presenta la dichiarazione. peraltro con l' entrata in vigore della legge n. 576 del 1975 l' iscrizione a ruolo per le dichiarazioni presentate, anche se nulle, non puo' aver luogo se con l' autotassazione il contribuente versa l' imposta dovuta sui redditi dichiarati. l' a. esclude che, dopo l' introduzione dell' autotassazione, sia legittimo operare un accertamento di ufficio al di fuori dei casi di omessa presentazione della dichiarazione e di dichiarazione presentata ad ufficio competente con ritardo di oltre 1 mese. lamenta il mancato coordinamento tra le norme sull' accertamento di ufficio e quelle sull' autotassazione.
art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 17 l. 2 dicembre 1975, n. 576 art. 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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