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| IDG791000079 | |
| 79.10.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carrubba sebastiano
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| la gestione delle aziende da parte dei coniugi e la riforma del
diritto di famiglia
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| Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 10, pag. 761-766
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| d23063; d23062; d24043; d24045; d30128; d3111; d3116; d31110
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| svolta una premessa sulla regolamentazione civilistica del regime
patrimoniale della famiglia introdotta con la legge n. 151 del 1975
dal 20 settembre 1975, l' a. ricorda che ai fini fiscali i redditi
dell' impresa familiare (cui collaborano il coniuge, i parenti entro
il iii grado e gli affini entro il ii) sono imputati a ciascun
collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili dell' impresa, quando detta quota viene
fissata prima dell' inizio dell' anno finanziario con atto pubblico o
scrittura privata autenticata. circa le aziende gestite da entrambi i
coniugi la legge dispone che costituiscono oggetto della comunione
quelle costituite dopo il matrimonio, mentre la comunione concerne
solo utili ed incrementi nel caso di aziende appartenenti ad uno dei
coniugi anteriormente al matrimonio; ai fini fiscali nel i caso il
reddito prodotto va dichiarato come per le societa' di persone
(compilazione del modello 750 a nome dei coniugi ai fini dell' ilor e
del modello 740 da parte di ciascuno dei coniugi per il 50% ai fini
dell' irpef), mentre nel ii caso ciascuno dei coniugi dichiara il
proprio reddito mediante compilazione del modulo 740 (il coniuge cui
non appartiene l' azienda per il 50%). l' a. precisa infine come i
coniugi possono dimostrare la gestione dell' azienda da parte di
entrambi a seconda che abbiano contratto matrimonio prima del 20
settembre 1975, tra tale data ed il 15 gennaio 1978 ovvero dopo tale
data.
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| l. 19 maggio 1975, n. 151
art. 210 c.c.
art. 211 c.c.
art. 230 bis c.c.
art. 215 c.c.
art. 216 c.c.
art. 217 c.c.
art. 219 c.c.
art. 9 l. 2 dicembre 1975, n. 576
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 177 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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