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Documento


125994
IDG791000079
79.10.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carrubba sebastiano
la gestione delle aziende da parte dei coniugi e la riforma del diritto di famiglia
Rass. mens. imp. dr., an. 27 (1978), fasc. 10, pag. 761-766
d23063; d23062; d24043; d24045; d30128; d3111; d3116; d31110
svolta una premessa sulla regolamentazione civilistica del regime patrimoniale della famiglia introdotta con la legge n. 151 del 1975 dal 20 settembre 1975, l' a. ricorda che ai fini fiscali i redditi dell' impresa familiare (cui collaborano il coniuge, i parenti entro il iii grado e gli affini entro il ii) sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell' impresa, quando detta quota viene fissata prima dell' inizio dell' anno finanziario con atto pubblico o scrittura privata autenticata. circa le aziende gestite da entrambi i coniugi la legge dispone che costituiscono oggetto della comunione quelle costituite dopo il matrimonio, mentre la comunione concerne solo utili ed incrementi nel caso di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio; ai fini fiscali nel i caso il reddito prodotto va dichiarato come per le societa' di persone (compilazione del modello 750 a nome dei coniugi ai fini dell' ilor e del modello 740 da parte di ciascuno dei coniugi per il 50% ai fini dell' irpef), mentre nel ii caso ciascuno dei coniugi dichiara il proprio reddito mediante compilazione del modulo 740 (il coniuge cui non appartiene l' azienda per il 50%). l' a. precisa infine come i coniugi possono dimostrare la gestione dell' azienda da parte di entrambi a seconda che abbiano contratto matrimonio prima del 20 settembre 1975, tra tale data ed il 15 gennaio 1978 ovvero dopo tale data.
l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 210 c.c. art. 211 c.c. art. 230 bis c.c. art. 215 c.c. art. 216 c.c. art. 217 c.c. art. 219 c.c. art. 9 l. 2 dicembre 1975, n. 576 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 177 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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