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Documento


126027
IDG790600116
79.06.00116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
cass. sez. i civ. 3 maggio 1978, n. 2050
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 2793
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31410
l' a. annota la sentenza con la quale la corte di cassazione modifica il proprio orientamento in tema di ripetibilita' da parte del trattario nei confronti del portatore di buona fede dell' assegno bancario. mentre infatti secondo il precedente indirizzo la "ripetizione" era ammessa solo nell' ipotesi in cui non potesse imputarsi negligenza alcuna al traente ora la cassazione afferma che: "la banca trattaria che ha pagato al presentatore un assegno bancario con firma di traenza rivelatasi apocrifa puo' ripetere la somma dall' accipiens secondo la disciplina dell' indebito oggettivo, ancorche' l' accipiens fosse in buona fede (rilevando la buona fede unicamente ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma da restituire), e indipendentemente dalla negligenza del traente o della stessa banca trattaria.
cass. sez. i civ. 3 maggio 1978, n. 2050 art. 2033 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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