Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126039
IDG790600128
79.06.00128 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
cass. sez. lav. 11 aprile 1978, n. 1717
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 2811-2812
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d710
l' a. annota la sentenza della corte di cassazione, per la novita' della questione affrontata. per la prima volta infatti si enuncia che "sono nulle le sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore, qualora il datore di lavoro non abbia adempiuto all' onere, previsto dall' art. 7, primo comma della legge n. 300 del 1970, di pubblicizzare il c.d. "codice disciplinare", anche se esso consista in un puro e semplice rinvio alla normativa collettiva in materia disciplinare". e nella motivazione si aggiunge che anche in mancanza di ogni codice disciplinare unilaterale o convenzionale l' imprenditore conserva il suo potere disciplinare ex art. 2106 del codice civile con i limiti della proporzionalita' della sanzione all' illecito e della procedura di contestazione ex secondo comma dell' art. 7 legge n. 300 del 1970.
cass. sez. lav. 11 aprile 1978, n. 1717 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati