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126043
IDG790600132
79.06.00132 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
branca g.
cass. sez. ii civ. 9 maggio 1978, n. 2255
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 2790-2791
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30480; d3047
l' a. concorda con la decisione della corte di cassazione che riconosce all' amministratore di un condominio la legittimazione passiva e attiva nei processi che riguardano obblighi di terzi a contribuire nelle spese condominiali; infatti spiega che, se anche a prima vista, (dalla lettura dell' art. 1131 del codice civile) sembrerebbe non sussistere nell' amministratore la rappresentanza attiva del condominio, a ben guardare essa e' implicita laddove (art. 1130 del codice civile) si legge che l' amministratore "deve...riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti alla manutenzione ordinaria delle parti comuni", intendendosi per contributi non solo quelli dovuti dai condomini ma anche quelli dovuti dai terzi. concorda infine anche con la seconda massima, (espressa nella medesima occasione) che riconosce l' obbligo del compratore del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente e aggiunge che tale obbligo sussiste indipendentemente da un' esplicita menzione nell' atto di acquisto.
cass. sez. ii civ. 9 maggio 1978, n. 2255 art. 1130 c.c. art. 1131 c.c. art. 1030 c.c. art. 2643 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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