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126044
IDG790600133
79.06.00133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
pret. ascoli piceno 14 marzo 1977
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 2915-2916
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d316; d31650
l' a. annota la sentenza del pretore di ascoli piceno a conferma della tesi dominante nella giurisprudenza di merito circa la operativita' della garanzia assicurativa per la durata del contratto indipendentemente dal frazionamento del premio; per quanto riguarda il secondo punto della decisione che cosi' dispone: "il terzo danneggiato, per convenire in giudizio l' assicuratore della responsabilita' civile, non e' tenuto ad osservare gli oneri di cui all' art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 900, se l' assicuratore prima del giudizio ha negato l' esistenza della garanzia assicurativa in favore del danneggiante", lamenta (data l' importanza della affermazione) la mancanza di una qualche motivazione e di un qualche riferimento analogico (pur possibile) ad espresse disposizioni normative, definendo la decisione stessa come "prudenziale", nell' antica accezione romana del termine.
pret. ascoli piceno 14 marzo 1977 art. 1901 c.c. l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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