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126045
IDG790600134
79.06.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
cass. sez. lav. 22 aprile 1977, n. 1523
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 2876-2877
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d712; d747
l' a. nell' annotare la sentenza della corte di cassazione in cui si afferma che: "poiche' il sopravvenire di malattia del lavoratore paralizza temporaneamente l' efficacia della dichiarazione di recesso e sospende il corso del periodo di preavviso viene ritenuta nulla per contrasto con detto principio imperativo la norma collettiva che invece prevede la concorrenza del trattamento di malattia con il preavviso", precisa che in quell' occasione la corte pur non prendendo una netta posizione sulla questione se il licenziamento intimato durante il periodo di malattia sia illecito e quindi nullo per contrasto con l' art. 2110 secondo comma del codice civile, oppure sia soltanto inefficace per tutta la durata della malattia o del periodo di comporto, sembra tuttavia propendere per la soluzione piu' rigorosa della nullita'.
cass. sez. lav. 22 aprile 1977, n. 1523 art. 2110 c.c. art. 2118 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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