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126047
IDG790600136
79.06.00136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
acciai c.
cass. sez. iii civ. 23 agosto 1978, n. 3934
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 2747
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31410
l' a. accoglie la decisione della corte di cassazione la quale stabilisce che "l' azione di regresso nei confronti del primo girante di assegno bancario deve essere preceduta dalla levata del protesto (o da equivalente constatazione) potendosi ritenere esentato dall' onere di tale adempimento solo il portatore che agisca in regresso verso il traente, e sottolinea che il nuovo orientamento cosi' delineato trova ragione nel rapporto in cui il secondo comma dell' art. 45 legge assegno, si trova con la disciplina della "legge uniforme" sull' assegno bancario data dalla convenzione di ginevra del 19 marzo 1933 e resa esecutiva in italia dal decreto legge 24 agosto 1933 n. 1077.
cass. sez. iii civ. 23 agosto 1978, n. 3934 art. 45 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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