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126057
IDG790600149
79.06.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colosi concetto
estensione del diritto a pensione di riversibilita' ai collaterali di marittimi deceduti prima dell' entrata in vigore della legge n. 658 del 27 luglio 1967
Sicur. soc., an. 33 (1978), fasc. 5, pag. 629-632
d70332
il testo unico del 1962 sulla previdenza marinara conteneva una speciale disciplina in materia di pensione di riversibilita', mentre la legge n. 658 del 1967 ha rinviato, in proposito, alla normativa sull' assicurazione generale obbligatoria. secondo l' inps peraltro, i diritti previdenziali dei superstiti avrebbero dovuto essere accertati in base alle norme vigenti alla data di morte del dante causa. in contrario avviso, pero', il comitato amministratore della cassa di previdenza marinara, allineato al nuovo indirizzo della cassazione, ha ritenuto che la data della morte non e' decisiva, sicche' la prestazione compete anche quando il pensionato o iscritto sia gia' deceduto al momento dell' entrata in vigore della legge n. 658. l' a. condivide tale posizione, notando che il diritto a pensione di riversibilita', ancorche' derivante dal rapporto di lavoro del congiunto, e' rispetto a questo del tutto indipendente e autonomo. a questo orientamento si e' recentemente adeguato lo stesso inps.
d.p.r. 26 dicembre 1962, n. 2109 art. 17 l. 27 luglio 1967, n. 658 art. 89 l. 27 luglio 1967, n. 658 art. 22 l. 21 luglio 1965, n. 903 art. 24 l. 30 aprile 1969, n. 153
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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