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126060
IDG790600152
79.06.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
magnino claudio
nota a pret. udine 10-15 febbraio 1978, n. 135
Sicur. soc., an. 33 (1978), fasc. 5, pag. 674-678
d7012
l' a. condivide l' orientamento della sentenza annotata, che definisce con precisione la misura del premio all' inail dagli enti di patronato, per l' assicurazione obbligatoria dei medici che, presso le sedi di patronato, usano apparecchi radiologici quale mezzo ausiliare diagnostico. invero, la pretesa di un premio assicurativo maggiore poggia sul presupposto che l' ente di patronato sia assimilabile agli enti di previdenza e assistenza. tale assimilazione invece non e' plausibile. la qualificazione giuridica e funzionale dei patronati, affermata anche dalla giurisprudenza, si precisa nello scopo istituzionale degli enti in parola, che appare essere di carattere complementare e integrativo nei riguardi di finalita' di previdenza e assistenza sociali. nella fattispecie poi, gli apparecchi radiologici installati negli ambulatori del patronato sono usati da medici privati non radiologi, in funzione meramente strumentale ai fini diagnostici, tale attivita' essendo cosi' assimilabile alla categoria per la quale la normativa vigente stabilisce il premio minimo di assicurazione.
l. 30 gennaio 1968, n. 47 d.l.c.p.s. 29 luglio 1947, n. 804
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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