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126063
IDG790600166
79.06.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
debiti di valuta, mora debendi, e rivalutazione monetaria
notaa cass. sez. iii civ. 30 novembre 1978, n. 5670
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 1911-1913
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30510
la sentenza annotata stabilisce che tra i danni che possono spettare al creditore, in aggiunta agli interessi legali ai sensi dell' art. 1224 del codice civile, vanno compresi quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore. l' a. annotando favorevolmente la qualifica di fatto notorio che la corte assegna alla svalutazione monetaria, osserva che una tale interpretazione estensiva dell' art. 1224 e' in piena armonia con il principio generale di cui all' art. 115, comma 2, del codice di procedura civile, secondo cui il giudice puo' senza bisogno di prove, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
art. 1224 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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