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126067
IDG790600170
79.06.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
alienazione del fondo ad un terzo successivamente all' esercizio da parte del coltivatore del diritto di prelazione
nota a cass. sez. iii civ. 28 aprile 1978, n. 2003
Giust. civ., an. 28 (1978), fasc. 12, pt. 1, pag. 2083-2086
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91611
la cassazione ribadisce in questa pronunzia l' orientamento secondo il quale la vendita del fondo compiuta dal proprietario dopo che il coltivatore abbia esercitato il diritto di prelazione e' inopponibile, benche' trascritta, al coltivatore stesso. l' a. critica tale indirizzo osservando che la legge 26 maggio 1965, n. 580 prevede una particolare tutela del coltivatore nella fase precedente all' acquisto e nell' ipotesi di mancato rispetto del diritto di prelazione ma si disinteressa completamente della posizione del coltivatore dopo l' acquisto del fondo. per cui nel silenzio della legge affermare una preminenza del coltivatore anche in relazione all' ipotesi non prevista appare arbitrario. si precisa poi che il coltivatore ha altri mezzi di tutela potendo pretendere che la proposta di alienazione sia contenuta in una scrittura privata autenticata in modo che con un' accettazione rivestita nella stessa forma, si venga a concludere un contratto immediatamente trasmissibile. oppure servirsi del giudizio per ottenere l' accertamento giudiziale della sottoscrizione trascrivendo la relativa domanda.
l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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