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126076
IDG790600179
79.06.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
borgioli alessandro
presunzione muciana, evoluzione sociale e costituzione
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 567-585
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313331
l' istituto della presunzione muciana, con cui si presume la provenienza da parte del marito di quanto acquistato dalla moglie, risultava del tutto coerente in un contesto sociale ove vigeva la completa dipendenza economica della moglie nei confronti del marito. l' a. nota che nel momento in cui tale istituto ha cessato di corrispondere all' effettivo svolgimento dei rapporti economici e sociali e' diventato uno strumento contrario alla ragione e in definitiva arbitrario. la corte costituzionale ha ritenuto che l' art. 70 della legge fallimentare non sia in contrasto con la costituzione perche' la presunzione muciana non concerne la sola moglie ma il coniuge del fallito; non viola piu' l' art. 24 della costituzione in quanto ha riferimento ad un acquisto limitato nel tempo ed ammette la prova contraria. l' a. ritiene pero' che l' art. 31 della costituzione istituisce un divieto di ogni trattamento che, anche legislativamente, rechi pregiudizio al matrimonio e alla famiglia e cio', unito al fatto che la trasformazione dei rapporti economici ha svuotato di significato la presunzione muciana, dovrebbe essere sufficiente a sancire la incostituzionalita' di tale istituto.
art. 70 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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