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126077
IDG790600180
79.06.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
catricala' antonio
funzioni e tecniche della prelazione convenzionale
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 546-568
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3057
il patto di prelazione e' generalmente definito in dottrina ed in giurisprudenza come la convenzione in virtu' della quale una parte si obbliga a concedere all' altra la preferenza nella conclusione di un futuro eventuale contratto a parita' di condizioni con i terzi. l' a. escluso che tale figura possa essere equiparata, per natura ed effetti, ad un contratto preliminare sospensivamente condizionato, o ad un pactum de non contrahendo ritiene che l' obbligazione del promittente abbia un duplice contenuto: un obbligo positivo di fare una "denuntatio" che valga come proposta ferma, ed un obbligo negativo di astenersi dal concludere il contratto con terzi per il congruo spatium deliberandi connesso al promissario. tali aspetti rispondono poi ad un unico piu' generale significato: si tutela con lo strumento della prelazione chi tema che l' altrui autonomia negoziale, esplicandosi liberamente al di la' di una sua sfera di controllo, possa recargli danno in senso lato e non necessariamente economico.
art. 1566 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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