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| IDG790600181 | |
| 79.06.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de acutis maurizio
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| coobbligati cambiari di pari grado e azione di ulteriore regresso
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| Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 534-545
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31400
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| il pagamento della cambiale effettuato, nel corso del regresso da un
girante reimmette questo soggetto nella stessa posizione che egli
aveva prima di trasferire la titolarita' dei diritti cambiari. se
questo e' vero si possono trarre importanti conseguenze per l'
ipotesi in cui il solvens sia un cogirante. infatti perche' possa
configurarsi la fattispecie di piu' giranti nello stesso grado e'
necessario che in precedenza la cambiale risultasse intestata a piu'
soggetti congiuntamente nella veste di cogiratari o coprenditori.
ecco che allora il pagamento della cambiale da parte di uno solo dei
cogiranti non puo' che far risorgere il diritto cosi' come si
configurava in origine e cioe' con una pluralita' di titolari e
poiche', in questa ipotesi, secondo la dottrina largamente dominante,
i piu' titolari del diritto cambiario potranno agire solo
congiuntamente non potendosi presumere nel nostro sistema la
solidarieta' attiva, in ogni caso la legittimazione dell' azione di
ulteriore regresso non puo' che spettare a tutti i concreditori
congiuntamente, cosi' come risultano dal titolo. risulta allora
evidente che il solvens non potra' da solo esercitare l' azione di
ulteriore regresso. la soluzione prospettata pero' si riferisce solo
all' ipotesi che il solvens sia un cogirante e quindi lascia aperto
il problema nel caso che a pagare sia un coavallante.
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| art. 1298 c.c.
art. 1299 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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