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126078
IDG790600181
79.06.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de acutis maurizio
coobbligati cambiari di pari grado e azione di ulteriore regresso
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 534-545
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31400
il pagamento della cambiale effettuato, nel corso del regresso da un girante reimmette questo soggetto nella stessa posizione che egli aveva prima di trasferire la titolarita' dei diritti cambiari. se questo e' vero si possono trarre importanti conseguenze per l' ipotesi in cui il solvens sia un cogirante. infatti perche' possa configurarsi la fattispecie di piu' giranti nello stesso grado e' necessario che in precedenza la cambiale risultasse intestata a piu' soggetti congiuntamente nella veste di cogiratari o coprenditori. ecco che allora il pagamento della cambiale da parte di uno solo dei cogiranti non puo' che far risorgere il diritto cosi' come si configurava in origine e cioe' con una pluralita' di titolari e poiche', in questa ipotesi, secondo la dottrina largamente dominante, i piu' titolari del diritto cambiario potranno agire solo congiuntamente non potendosi presumere nel nostro sistema la solidarieta' attiva, in ogni caso la legittimazione dell' azione di ulteriore regresso non puo' che spettare a tutti i concreditori congiuntamente, cosi' come risultano dal titolo. risulta allora evidente che il solvens non potra' da solo esercitare l' azione di ulteriore regresso. la soluzione prospettata pero' si riferisce solo all' ipotesi che il solvens sia un cogirante e quindi lascia aperto il problema nel caso che a pagare sia un coavallante.
art. 1298 c.c. art. 1299 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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