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126081
IDG790600184
79.06.00184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bombarda giuliana
sulla competenza a modificare le disposizioni in ordine ai figli precedentemente adottate dal tribunale civile in sede di separazione annullamento o scioglimento del matrimonio
nota a cass. sez. i civ. 19 novembre 1976, n. 4333
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 5, pt. 2, pag. 475-507
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3013; d30161
la sentenza annotata ritiene competente in materia di revisione dei provvedimenti concernenti l' affidamento della prole il tribunale dei minorenni. l' a. invece sulla scorta degli artt. 710 del codice di procedura civile e 38, comma secondo, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ritiene che ogni volta che il giudice ordinario debba disporre sull' affidamento della prole (in sede di separazione, divorzio, o annullamento del matrimonio) resta a lui riservata anche l' eventuale revisione di simili disposizioni: il tribunale dei minorenni potra' intervenire e modificare la disciplina dettata per l' esercizio della potesta' dei genitori solo quando, di fronte all' inerzia del genitore non affidatario altri soggetti (parenti, pubblico ministero ex art. 336 codice civile) rilevino gli effetti pregiudiziali per i figli minori di una simile disciplina e chiedono percio' provvedimenti a questi convenienti, oppure quando sia comunque avanzata una domanda di decadenza della potesta' anche da parte di un genitore.
art. 317 c.c. art. 155 c.c. art. 38 disp. att. c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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