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126083
IDG790600186
79.06.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
hoyer hans
il nuovo diritto di filiazione austriaco
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 5, pt. 1, pag. 625-636
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3013; d95; d95001; d9512
l' a. esamina in particolare la disciplina austriaca in tema di rappresentanza legale dei figli, di mantenimento legale dei figli, di investimento dei capitali pupillari. il legislatore austriaco ha cercato di realizzare la parita' dei sessi in modo equilibrato, nel diritto di filiazione cio' significa, accanto ad un ampia equiparazione dei figli legittimi e naturali la piu' ampia equiparazione possibile anche del padre e della madre. in tal modo si spiega sia l' allargamento del numero di coloro che hanno il dovere di provvedere al bambino sia il dovere di mantenimento come posta passiva dell' eredita', da parte di madre o di padre, anche a favore del figlio legittimo. l' autonomia familiare e' tutelata il piu' possibile ma cio' non esclude che il tribunale debba intervenire in molti casi, ed ai tribunali si affida infatti non soltanto il compito di proteggere i figli dall' arbitrio dei genitori ma anche la risoluzione, in caso di disaccordo, di numerose questioni familiari.
l. 30 dicembre 1970 (austria) l. 14 febbraio 1973 (austria)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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