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126157
IDG790800010
79.08.00010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ortino sergio
la riforma del par. 218 c.p. della repubblica federale tedesca sull' aborto
Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 372-414
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d95122; d95124; d021430; d04; d51800
la nuova disciplina dell' interruzione volontaria della gravidanza, dettata con la quindicesima legge di riforma del codice penale a seguito della sentenza con cui la corte costituzionale federale aveva dichiarato illegittima quella introdotta nel 1974 con la riforma del paragrafo 218 codice penale, disattende le ragioni di quella sentenza e ripropone, con qualche correttivo d' ossequio, la precedente disciplina per termini. sotto affermazioni e meccanismi che esternamente mirerebbero alla tutela del nascituro tramite la prevenzione, l' informazione e la dissuasione nei confronti della gestante, si camuffa in realta' l' autodeterminazione della donna alla scelta della gravidanza. pur se in molte parti criticabile per mancanza di conseguenzialita' e coerenza, la sentenza della corte federale contiene precisi riferimenti cui il legislatore avrebbe dovuto conformarsi. correttamente esplicitata la tutela offerta dall' art. 2, comma 2, alinea 1 della legge fondamentale nei termini di un diritto positivo di prestazione nei confronti dello stato, quale discende dal sistema di valori accolto nei diritti fondamentali enunciati dalla costituzione (anche l' essere non ancora nato e' l' "ognuno" di cui e' detto in quella norma e deve essere protetto percio' dai comportamenti della gestante), la corte indica l' esigenza che l' interruzione della gravidanza non solo sia chiaramente riprovata dal legislatore, ma che questi, quando abbandona il terreno tradizionale dei casi in cui l' aborto non e' considerato reato per disciplinare altri casi di inesigibilita' della prosecuzione della gravidanza, debba provvedere mezzi concretamente idonei ad evitarlo se non necessariamente deve ricorrere allo strumento penale. nella nuova legge invece tutto e' rimesso alla discrezionalita' e competenza della classe medica, mentre l' autodeterminazione della donna e' limitata dalla necessita' di trovare due medici consenzienti.
art. 218 strafgesetzbuch (repubblica federale tedesca) bundesverfassungsgericht 25 febbraio 1975 (repubblica federale tedesca)
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