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| IDG790800010 | |
| 79.08.00010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ortino sergio
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| la riforma del par. 218 c.p. della repubblica federale tedesca sull'
aborto
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| Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 372-414
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d95122; d95124; d021430; d04; d51800
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| la nuova disciplina dell' interruzione volontaria della gravidanza,
dettata con la quindicesima legge di riforma del codice penale a
seguito della sentenza con cui la corte costituzionale federale aveva
dichiarato illegittima quella introdotta nel 1974 con la riforma del
paragrafo 218 codice penale, disattende le ragioni di quella sentenza
e ripropone, con qualche correttivo d' ossequio, la precedente
disciplina per termini. sotto affermazioni e meccanismi che
esternamente mirerebbero alla tutela del nascituro tramite la
prevenzione, l' informazione e la dissuasione nei confronti della
gestante, si camuffa in realta' l' autodeterminazione della donna
alla scelta della gravidanza. pur se in molte parti criticabile per
mancanza di conseguenzialita' e coerenza, la sentenza della corte
federale contiene precisi riferimenti cui il legislatore avrebbe
dovuto conformarsi. correttamente esplicitata la tutela offerta dall'
art. 2, comma 2, alinea 1 della legge fondamentale nei termini di un
diritto positivo di prestazione nei confronti dello stato, quale
discende dal sistema di valori accolto nei diritti fondamentali
enunciati dalla costituzione (anche l' essere non ancora nato e' l'
"ognuno" di cui e' detto in quella norma e deve essere protetto
percio' dai comportamenti della gestante), la corte indica l'
esigenza che l' interruzione della gravidanza non solo sia
chiaramente riprovata dal legislatore, ma che questi, quando
abbandona il terreno tradizionale dei casi in cui l' aborto non e'
considerato reato per disciplinare altri casi di inesigibilita' della
prosecuzione della gravidanza, debba provvedere mezzi concretamente
idonei ad evitarlo se non necessariamente deve ricorrere allo
strumento penale. nella nuova legge invece tutto e' rimesso alla
discrezionalita' e competenza della classe medica, mentre l'
autodeterminazione della donna e' limitata dalla necessita' di
trovare due medici consenzienti.
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| art. 218 strafgesetzbuch (repubblica federale tedesca)
bundesverfassungsgericht 25 febbraio 1975 (repubblica federale
tedesca)
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